CHI È LA CONSIGLIERA DI PARITÀ?
La Consigliera di parità è un’importante figura istituzionale prevista dalla L. 125/1991, ex D.Lgs. 196/2000 e D.L. 198/2006 che ne ridefinisce compiti e funzioni.
La Regione FVG ha di recente inteso rafforzare gli organismi a tutela della parità di genere, delle Pari Opportunità e della conciliazione nell'ambito del lavoro, provvedendo alla nomina, in base all'art. 18 della L.R. n. 18/2005, delle Consigliere provinciali di parità. Assieme alla Consigliera Regionale, costituiscono la Rete regionale delle Consigliere di parità e viene loro assicurata effettiva operatività anche attraverso il riparto del Fondo nazionale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 196/2000.
QUALI SONO LE FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
La Consigliera di parità ha il compito di:
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promuovere e verificare l’attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;
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esaminare i casi di presunta discriminazione sul lavoro e nell’accesso al lavoro subita dalle donne e in qualità di pubblico ufficiale segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza;
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promuovere progetti di azioni positive e di occupazione femminile;
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sostenere politiche attive del lavoro sotto il profilo della formazione e realizzazione di Pari Opportunità;
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promuovere l’attuazione delle politiche di Pari Opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro.
Per svolgere queste funzioni le Consigliere di parità, regionale e provinciali, si avvalgono di un proprio Ufficio e di esperte in materia di diritto del lavoro, ricerca, analisi e valutazione dei fenomeni connessi con la parità, anche in collaborazione tra loro attraverso a Rete Regionale delle Consigliere di parità del Friuli Venezia Giulia.
CHI SI PUÒ RIVOLGERE ALLA CONSIGLIERA DI PARITÀ?
Si possono rivolgere alla Consigliera di parità:
- Cittadini Lavoratori;
- Aziende;
- Enti Pubblici;
- Associazioni Sindacali.
I Cittadini Lavoratori si possono rivolgere alla Consigliera di Parità qualora si sia subita una discriminazione di genere (dir 76/207 e sue modifiche):
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nell’accesso al lavoro;
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nell’accesso ai corsi di formazione;
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nello sviluppo della carriera;
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nel livello di retribuzione;
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in relazione alla maternità e al lavoro (es. licenziamento);
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al rientro dalla maternità per la richiesta di congedi parentali.
Le Aziende si possono rivolgere alla Consigliera di parità per:
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avere informazioni sui finanziamenti previsti dalla L. 125/91 e dal D.Lgs.196/00 per presentare progetti di azioni positive;
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avere informazioni sugli incentivi economici e sui contributi previsti dall’art. 9 della L. 53/00 volti a promuovere forme di flessibilità finalizzate a conciliare tempi di vita e di lavoro;
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ottenere consulenze in materia di Pari Opportunità.
Gli Enti Pubblici si possono rivolgere alla Consigliera di parità per:
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avere informazioni sui finanziamenti dalla L. 125/91 e dal D.Lgs. 196/00 per presentare progetti di azioni positive;
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realizzare piani triennali di azioni positive ai sensi del D.Lgs. 196/00;
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ottenere informazioni per costituire organismi di parità.
Le Associazioni Sindacali si possono rivolgere alla Consigliera di parità per:
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segnalare casi di discriminazione di genere;
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collaborare a progetti di promozione delle pari opportunità e condivide progetti relativi agli scopi previsti dalle normative in tema di Pari Opportunità;
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concertare azioni positive previste dalla L. 125/91 e dal D.Lgs. 196/00;
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ottenere informazioni per costituire organismi di parità.
QUALI SONO I COMPITI DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ?
La Consigliera di parità è un pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza.
Le Consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiziale anche in via d'urgenza per tutti i casi di discriminazione, diretta e indiretta, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro o al TAR territorialmente competente. Le Consigliere possono promuovere conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e la Consigliera regionale, in caso di discriminazione collettiva, presso il proprio Ufficio; il verbale redatto diviene titolo esecutivo con decreto del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.