DOMANDE & RISPOSTE
- Cosa accade se entro i termini fissati dall’autorità competente non fornite le integrazioni ed i chiarimenti richiesti?
Nel caso in cui una Ditta non fornisca le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dall’Amministrazione entro i termini fissati, si potrà procedere all’archiviazione della pratica. Non sarà possibile per la Ditta riattivare l’iter autorizzativo se non ripresentando la domanda di autorizzazione completa ex novo.
- È possibile richiedere una proroga relativamente ai termini fissati per l’espletamento di una prescrizione?
L'eventuale richiesta di una proroga per l’espletamento di una prescrizione (presentazione di documentazione integrativa, messa a regime, presentazione delle analisi di auto controllo ecc) dovrà essere sempre motivata e inoltrata IN MARCA DA BOLLO almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per permettere all’Amministrazione di valutarla e dare l’assenso. Si ricorda che, in mancanza di assenso scritto, resta in vigore la scadenza originariamente prevista.
Documenti di poche pagine possono essere inviati via fax e avranno valore legale. Nel caso non si voglia in seguito inviarli anche via posta, è necessario specificare nel fax che essi sostituiscono l'originale. In caso contrario, occorre specificare che verranno spediti successivamente tramite lettera o raccomandata.
l'e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni. La posta elettronica o e-mail (acronimo di Electronic Mail) è un mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet. Il principale vantaggio dell'e-mail è l'immediatezza.
I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per maggiori informazioni:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/
- dove posso trovare il codice ATECO 2007 della mia Ditta/Società
Per maggiori informazioni: http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/
- devo ripresentare tutta la documentazione tecnica in caso di rinnovo e nel caso voglia ottenere un atto unico anche se sono già stato autorizzato dalla provincia di Udine?
No, salvo che non siano intervenute modifiche impiantistiche o normative nell’arco di tempo che intercorre tra il rilascio dell’autorizzazione provinciale e la richiesta di rinnovo, in questo caso è sufficiente indicare le autorizzazioni che si intende unificare e basta;
- a chi devo inviare le analisi periodiche prescritte dalle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera?
Le analisi devono essere inviate agli Enti indicati nell’autorizzazione stessa con la sola eccezione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione FVG, in questo caso l’Ente competente è diventato la Provincia, pertanto le analisi dovranno d’ora in poi essere inviate a quest’ultima invece che alla Regione.
Solamente qualora non sia esplicitamente citato l’obbligo di invio, la ditta dovrà conservare in sede l’originale delle analisi senza inviarne copia ad alcun Ente;
- quanti campionamenti di autocontrollo devo fare? Sono variati adesso che la competenza è della Provincia?
Il numero dei campionamenti per le ditte già autorizzate dalla regione è rimasto invariato, la ditta dovrà continuare a rispettare le prescrizioni delle vigenti autorizzazioni. Nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia sono indicati chiaramente il numero e la frequenza degli autocontrolli.
- come faccio a determinare le coordinate dl punto di emissione?
Per quanto riguarda le coordinate dei punti di emissione si comunica che le stesse possono essere reperibili tramite:
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La carta tecnica regionale numerica, CTRN 1:5000, scaricabile dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia alla pagina della cartografia a questo indirizzo internet: http://irdat.regione.fvg.it/DownloadCTRN/CartaTecnica/
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Il formato del file utilizzabile per la corretta individuazione dei punti di emissione è quello con estensione DXF;
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Il sistema di visualizzazione è legato a programmi, vari tipi di CAD, che supportano questo tipo di file. In alternativa è possibile visualizzare le stesse informazioni tramite il software gratuito scaricabile al seguente indirizzo: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112 .
Per ulteriori specifiche o informazioni è possibile scarica il file word con le istruzioni, seguite da immagini, per la determinazione del/dei punto/i premere qui: Istruzioni per la determinazione delle coordinate dei punti.
per facilitare l'individuazione della tavoletta cartografica specifica aprire questo file pdf:CTRN 1:5000.
- Quali sono le tempistiche da seguire successivamente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
Premere qui ◙ per visualizzare il crono programma della procedura.
Se la Delibera della Regione prevede esplicitamente la decadenza dell’atto una volta trascorsi due anni senza la messa a regime, l’atto si considera non valido e la ditta è in esercizio senza autorizzazione, in questo caso la ditta oltre alla sanzione è tenuta a presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Nel caso in cui invece non sia esplicitamente indicata la decadenza dell’atto trascorsi i due anni senza messa a regime, l’atto si considera ancora valido e la ditta è autorizzata ad emettere, anche in questo caso la ditta è comunque prevista la sanzione per mancato rispetto delle prescrizioni della Delibera regionale.