INFORMAZIONI OPERATIVE SULL’AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART. 281 C. 1 DEL D.LGS. 152/06
NORMATIVA
L’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/2010 prevede quanto segue:
“I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati:
- a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;
· b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
· c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
· Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l’esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell’autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni."
Si riportano, a titolo conoscitivo, le definizioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 268 di:
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis).
Si ricorda che nei procedimenti di rinnovo e/o di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni degli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 c.3 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. di norma non viene indetta la conferenza dei servizi e la Provincia provvede ad informare il Comune competente che PUO' esprimere il parere di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
LINEE GUIDA
La Regione Friuli Venezia Giulia ha rilasciato autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le seguenti tipologie di domande presentate ai sensi del D.P.R. 203/1988:
· art. 6: autorizzazione per installazione nuovo impianto;
· art. 12: comunicazione impianto esistente al 1988;
· art. 13: autorizzazione alla continuazione delle emissioni per impianto esistente;
· art. 15: autorizzazione per modifica sostanziale di impianto.
Inoltre, si ricorda che la Regione ha rilasciato anche autorizzazioni nelle quali venivano comprese, nello stesso atto autorizzativo, domande di autorizzazione presentate da una stessa ditta sia ai sensi dell’art. 12 (continuazione alle emissioni) che ai sensi dell’art. 15 (modifica impianto) o dell’art. 6 (nuovo impianto) del D.P.R. 203/88.
Alla luce di quanto sopra, si riportano nella seguente tabella le modalità in base alle quali inquadrare le autorizzazioni alle emissioni rilasciate dalla Regione ai sensi del D.P.R. 203/1988 all’interno dei calendari previsti dalla normativa:
ATTENZIONE: nel D.P.R. 203 del 1988 col termine “impianto" si intendeva l’intero stabilimento.
1. ATTO UNICO
Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attività sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo. (art. 3 c. 31 D.Lgs 25 giugno 2010)
Si può verificare il caso in cui una Ditta/Società sia in possesso di più autorizzazioni rilasciate dalla Regione FVG anche riepilogative in anni diversi ed eventualmente anche di autorizzazioni rilasciate dalla Provincia.
Qualora nell’atto più recente non sia presente in modo esplicito un articolo che revoca le autorizzazioni alle emissioni precedenti, queste ultime si intendono ancora vigenti.
Pertanto, in occasione della domanda di rinnovo previsto dall’art. 281 c. 1 del D.L.vo. 152/06, la Ditta/Società dovrà richiedere un’unica autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la documentazione tecnica che dovrà essere allegata riguarderà TUTTI i punti di emissione presenti nello presso lo stabilimento.
3. IN CASO DI MODIFICHE SOSTANZIALI
Come riportato nell’art. 281 del 152/06 e s.m.i.: Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione.
4. IN CASO DI VOLTURE
Qualora una Ditta/Società sia in possesso di una voltura (cambio di intestazione/titolarità) di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai fini dell’aggiornamento previsto dall’art. 281 del D.Lgs. 152/06 non si deve considerare la data di emanazione della voltura, bensì l’articolo del D.P.R. 203/88 ai sensi del quale è stata rilasciata l’autorizzazione originaria.
Ad esempio, se un’autorizzazione alle emissioni è stata rilasciata alla ditta “X" ai sensi dell’art. 13 (continuazione delle emissioni) del D.P.R. 203/88 nell’anno 1995 e, successivamente, è stata volturata a favore della ditta “Y" nell’anno 2007, quest’ultima, per capire in che scaglione ricade al fine di effettuare l’aggiornamento dell’autorizzazione, deve valutare la tipologia della domanda originale per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione alle emissioni; in questo caso art. 13 del D.P.R. 203/1988. Pertanto, la domanda di aggiornamento andrà presentata dalla ditta “Y" nel primo scaglione.
5. ATTI REGIONALI CON RIEPILOGHI DEI PUNTI AUTORIZZATI
Si può verificare il caso in cui una Ditta/Società sia in possesso di più autorizzazioni rilasciate dalla Regione FVG in anni diversi e che, nell’atto più recente, sia stato riportato un riepilogo di tutti i punti di emissione già autorizzati.
Qualora nell’atto più recente non sia presente in modo esplicito un articolo che revoca le autorizzazioni alle emissioni precedenti, queste ultime si intendono ancora vigenti. Questo significa che, per capire quando effettuare l’aggiornamento, la Ditta/Società in questione deve leggere attentamente le proprie autorizzazioni alle emissioni e, alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, valutare in quale scaglione ricade, decidendo poi se vuole riportare direttamente in un unico atto tutti i suoi punti di emissione oppure no.
6. COSA FARE
La domanda completa della documentazione tecnica elencata nel modulo di richiesta va presentata in carta semplice con marca da bollo di € 14,62 secondo le modalità descritte nell’allegato A.
Il modulo di domanda è scaricabile dal seguente link: AUTORIZZAZIONI ORDINARIE MODULISTICA.Nel caso in cui la Ditta/Società rispetta i requisiti di adesione richiesti nelle autorizzazioni generali può presentare la domanda di rinnovo aderendo alle autorizzazioni generali . Il modulo di domanda è scaricabile al seguente link: AUTORIZZAZIONI GENERALI MODULISTICA
Si ricorda che le ditte dovranno presentare la domanda completa della documentazione tecnica anche su supporto digitale.
Le ditte certificate ISO 14001 o EMAS hanno l’obbligo di esibire, unitamente all’istanza ed alla relativa relazione tecnica, copia dei relativi certificati
7. ITER PROCEDURALE
Qualora la domanda di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni sia stata presentata entro i termini previsti dall’art. 281 c. 1 e dei calendari previsti dalla Provincia di Udine, l’esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente.
Si ricorda che nel caso in cui la Ditta/Società presenta domanda di rinnovo con adesione alle autorizzazioni generali è previsto un tempo di adeguamento (alle prescrizioni e ai requisiti delle autorizzazioni generali) di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Durata delle autorizzazioni
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.L.vo. 152/06 hanno validità 15 anni.
Nel caso in cui si sia autorizzati ai sensi del D.L.vo 152/2006 le domande di RINNOVO dovranno essere presentate almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni generali già pubblicate o da pubblicare restano in vigore 10 anni.
L’autorizzazione generale si applica per chi ha aderito per un periodo di 10 anni dalla data della adesione volontaria. Le domande presentate per eventuali modifiche non cambiano i termini temporali delle adesioni. 45 giorni prima della scadenza il gestore presenta nuova domanda di adesione.
Si ricorda che la documentazione pertinente i certificati analitici, così come qualsiasi altro documento oggetto di corrispondenza tra l’ente Provincia di Udine e le singole Ditte inerente le autorizzazioni, le domande di autorizzazione o gli adempimenti di legge in tema di emissioni in atmosfera, deve pervenire allo scrivente ufficio dalle Ditte titolari delle autorizzazioni o dai soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione (è il gestore della ditta ad inviare la documentazione inerente le pratiche).
La documentazione deve essere debitamente datata e sottoscritta.
Un tanto in virtù di quanto previsto dalla norma e per una corretta ed efficace gestione della documentazione.
La Provincia non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi od omissioni derivanti dal non corretto invio della documentazione.