La programmazione dell’attività dell’ente
La Provincia assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati, informando ad esso la propria attività amministrativa. (art. 15 Regolamento di Contabilità)
I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio e di verifica dell’attuazione dei programmi sono:
la relazione previsionale programmatica, disciplinata dall'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
il bilancio pluriennale, disciplinato dall'art. 171 del D. Lgs. n. 267/2000;
il programma triennale delle opere pubbliche, disciplinato dall'art. 14 della L. 109/94;
il bilancio annuale di previsione, disciplinato dagli artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;
il Piano Esecutivo di Gestione, disciplinato dall'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi disciplinata dall’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
la relazione al rendiconto della gestione, disciplinata dall’art. 151, comma 6, del D. Lgs n. 267/2000.
La legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l'art. 2 c. 594 lettere a) b) e c) prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.