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LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Cosa si intende per Stato di Disoccupazione?Per Stato di Disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro che, recandosi personalmente al Centro per l’Impiego di competenza, dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale DPR 227/2006 attuativo della L.R. 18/2005.

Scarica il  MODULO DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' (richiesta di acquisizione o conservazione dello stato di disoccupazione)


Quali sono le condizioni necessarie affinché si determini lo Stato di Disoccupazione?
Tre sono le condizioni necessarie affinché il soggetto rientri nello Stato di Disoccupazione: non deve essere impegnato in alcuna attività lavorativa, deve essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro e deve svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l’Impiego.

Nota Bene: la Disoccupazione è attestata dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presentata al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

 

Com’è possibile conservare lo Stato di Disoccupazione lavorando?
Lo Stato di Disoccupazione viene conservato, seppur lavorando, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, se si percepisce un reddito da lavoro annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.

Nota Bene:
Gli importi si riferiscono al reddito presunto e al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Come e quando si effettua la richiesta di conservazione?
Durante il periodo di occupazione o entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, il lavoratore per far richiesta di conservazione deve recarsi al Centro per l’Impiego territorialmente competente dichiarando di svolgere un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
La conservazione po’ essere richiesta anche a seguito dell’accettazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso, considerata la particolare tipologia lavorativa, la dichiarazione del reddito presunto dovrà essere resa rispettando tempistiche diverse: entro il 31 dicembre dell’anno in cui il rapporto si è instaurato e ripetuta entro il 31 dicembre di ogni anno in cui l’attività si è svolta.
La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni periodo che si intende conservare.



Cosa avviene se si superano le soglie previste?
Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione del reddito che comporti il superamento delle soglie previste entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui tale variazione si verifica (art. 9 comma 6 del Regolamento Regionale DPR 227/2006 attuativo della L.R. 18/2005). Questo comporta l’immediata decadenza dello Stato di Disoccupazione.
IMPORTANTE! La soglia di reddito non opera nei confronti dei soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU), Tirocini, Stage, Work Experience, Borse Lavoro e Voucher non sono considerati rapporti di lavoro.

 

Se il soggetto è titolare di uno o di più contratti di lavoro contemporaneamente è possibile mantenere lo Stato di Disoccupazione?
Il lavoratore che intende conservare il proprio Stato di Disoccupazione, nell’eventualità di titolarità di uno o più rapporti di lavoro in corso d’anno, deve presentare dichiarazione presso il Centro per l’Impiego di competenza o durante il corso dello svolgimento di un’attività lavorativa o non oltre trenta giorni dalla sua cessazione, fermo restando che il cumulo dei redditi non può superare il reddito minimo personale come già precedentemente citato.

 

Un contratto subordinato a termine fa decadere lo Stato di Disoccupazione?
Un contratto subordinato a termine non fa decadere lo Stato di Disoccupazione ma lo sospende* se la durata del contratto è di:

  • inferiore a 4 mesi e l’età del soggetto è compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti;
  • inferiore a 4 mesi e il soggetto è laureato e ha un’età fino a 29 anni;
  • inferiore a 8 mesi e l’età del soggetto è superiore ai 25 anni.

* La sospensione dello Stato di Disoccupazione perdura per l’intera durata del contratto.

Nota Bene: Nei casi sopracitati la sospensione interviene sempre a prescindere dal reddito prodotto dal rapporto di lavoro che l’ha generata.


 

 Regolamento regionale DPReg 227/2006 attuativo della LR 18/2005

 

 

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