Ammortizzatori sociali in deroga
Per l’anno 2012 questa pagina è in aggiornamento. Si invita a prendere visione dell’Intesa dd. 20.12.2011 pubblicata sul sito della Regione FVG
L’intesa regionale siglata in data 20 dicembre 2010, successivamente modificata il 28 giugno 2011 e in data 07/09/2011, identifica i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni e/o di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Indennità di mobilità in deroga
Quando il lavoratore ha diritto al trattamento di mobilità in deroga?
Il lavoratore vi ha diritto quando:
- Ha perso il posto di lavoro dal 01.01.2011 al 31.12.2011 per un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro o si è dimesso per giusta causa;
- successivamente al superamento del periodo di apprendistato il datore di lavoro receda, purché il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo;
- ha un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni; nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell’INPS a favore del lavoratore medesimo, il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo in regime di monocommittenza un reddito superiore a Euro 5.000 complessivamente riferito a dette mensilità;
- non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altra tipologia di trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio: indennità di mobilità, di disoccupazione, ecc.);
- ha rilasciato al Centro per l'impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di politica attiva del lavoro;
- è residente e/o domiciliato in Friuli Venezia Giulia;
- non abbia già fatto richiesta di analogo trattamento ad altra Regione.
Per quanto tempo viene concesso il trattamento?
Il trattamento viene concesso per un periodo non superiore a 6 mesi.
In riferimento alle nuove concessioni, quando deve essere presentata la domanda di trattamento di mobilità in deroga?
La domanda di trattamento di mobilità in deroga per le nuove concessioni deve essere presentata, a pena di decadenza, all’INPS provinciale entro 68 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa. I datori di lavoro, all’atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il suddetto trattamento.
Indennità di mobilità in deroga - Settore spedizioni doganali e autotrasporto per conto terzi.
Proseguono per l’anno 2011 i trattamenti di mobilità in deroga per i settori degli spedizionieri doganali e degli autotrasportatori per conto terzi, in relazione alle:
Quando ha diritto all'indennità il lavoratore del settore delle SPEDIZIONI?
Il lavoratore del settore delle SPEDIZIONI ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
- è stato licenziato da un’impresa di spedizioni compresa nell'elenco autorizzato;
- è iscritto in lista di mobilità approvata dalla competente commissione provinciale.
Quando ha diritto all'indennità il lavoratore del settore dellAUTOTRASPORTO?
Il lavoratore del settore dell'AUTOTRASPORTO ha diritto all'indennità quando:
- ha perso il posto di lavoro dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
- è stato licenziato da un’impresa di autotrasporto per conto terzi identificata con il codice Ateco-2002 60.24 o Ateco-2007 49.41 ed iscritta all'albo provinciale degli autotrasportatori conto terzi;
- è iscritto in lista di mobilità approvata dalla competente commissione provinciale.
In riferimento alle nuove concessioni, quando deve essere presentata la domanda di trattamento di mobilità in deroga?
Con riferimento alle nuove concessioni, la domanda di trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata, a pena di decadenza, all’INPS provinciale entro 68 giorni dal licenziamento ovvero, qualora ciò costituisca termine più favorevole, entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di autorizzazione del trattamento di mobilità in deroga. Con riferimento alle proroghe, la domanda di trattamento deve essere presentata, a pena di decadenza, all’Inps provinciale, entro 68 giorni dalla conclusione del precedente periodo di trattamento di mobilità in deroga usufruito.
Welfare to Work
Per i lavoratori licenziati nei settori degli spedizionieri doganali e degli autotrasportatori per conto terzi che nel corso del 2008, 2009 e del 2010 sono decaduti dal trattamento di mobilità in deroga, e che pertanto sono quindi esclusi dalla proroga, l'Amministrazione Regionale si impegna ad attivarsi per il loro inserimento in iniziative mirate alla ricollocazione e al sostegno al reddito nell'ambito del Progetto Welfare to Work.
Link utili:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia > ammortizzatori sociali in deroga
Intesa relativa alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2011