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Tirocini di formazione e orientamento e Tirocini Estivi

Per la promozione del diritto – dovere di istruzione, la Regione - con DGR del 12 maggio 2010, n. 906 - “Regolamento per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), dato in esecuzione con decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2010, n. 0103/Pres., ha predisposto il regolamento sui Tirocini Formativi e di Orientamento, compresi i tirocini estivi, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, ex L. 196/97, DM 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Possono fare richiesta tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:

1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;

2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre anni precedenti.

Per i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.

La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento prevede due fasi distinte individuate nella conclusione di una convenzione tra la Provincia e l’azienda ospitante e nell’approvazione di progetti per la realizzazione del tirocinio.

La convenzione serve per disciplinare in via generale tutti gli stage che si andranno ad approvare nei successivi 4 anni (periodo di validità della convenzione) definendo principalmente le modalità di attivazione, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata nel progetto formativo e di orientamento.

Nel caso in cui le Aziende siano associate a qualche associazione datoriale è possibile che l’Associazione di appartenenza abbia già sottoscritto una convenzione quadro. In tal caso è sufficiente indicarne gli estremi nell’apposita modulistica per l’approvazione dei progetti, con l’indicazione del nominativo dell’Associazione e la dichiarazione di piena conoscenza dei contenuti della convenzione.

La richiesta di stipula di convenzione da inoltrarsi al Servizio Lavoro e Collocamento almeno 20 giorni prima della data da cui si vuole far partire lo stage.

I progetti disciplinano nel dettaglio il rapporto di tirocinio: vi sono indicati infatti il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Il progetto formativo prevede l’individuazione di un tutor aziendale e un tutor didattico-organizzativo che seguiranno il percorso formativo.

La richiesta di approvazione dei progetti per la realizzazione di tirocini di formazione e orientamento che deve essere presentata al Centro Impiego di competenza successivamente all’approvazione della convenzione (in quanto bisogna indicarne gli estremi) e almeno 10 giorni prima della data da cui si vuole far partire lo stage.

Il tirocinio estivo di orientamento si svolge durante le vacanze estive ed è finalizzato ad assicurare a studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali. Sono destinatari dei tirocini estivi di orientamento gli studenti che hanno assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, d’età compresa tra i sedici ed i venticinque anni. I tirocini estivi si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, o accademico, e l’inizio di quello successivo ed hanno una durata non superiore ai due mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.

MODULISTICA:

  RICHIESTA CONVENZIONE AZIENDE- Richiesta stipula di convenzione per ospitare tirocinanti

  RICHIESTA CONVENZIONE AZIENDE- Richiesta stipula di convenzione per ospitare tirocinanti


  RICHIESTA CONVENZIONE ASSOCIAZIONI

  RICHIESTA CONVENZIONE ASSOCIAZIONI


  RICHIESTA TIROCINIO FORMATIVO

  RICHIESTA TIROCINIO FORMATIVO

  RICHIESTA TIROCINIO ESTIVO 

  RICHIESTA TIROCINIO ESTIVO


  FOGLIO PRESENZE STAGISTA


  RELAZIONE FINALE - Relazione dell'impresa sull'esito del tirocinio

  RELAZIONE FINALE - Relazione dell'impresa sull'esito del tirocinio

 PROROGA TFO

 PROROGA TFO

  Schema riepilogativo

 Regolamento per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi (D.P.Reg. 103/2010)

A cura della Redazione Web - Nota informativa | C.F. 00400130308