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Lavori Socialmente Utili 


Cosa si intende per Lavori Socialmente Utili?
Il D.Lgs. 468/97 definisce i Lavori Socialmente Utili (LSU) quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva:

  1. cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
  2. raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
  3. miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
  4. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.


Quali sono i soggetti beneficiari?
I soggetti beneficiari sono i:

  • Lavoratori in CIGS (in Cassa Integrazione Straordinaria a 0 ore e percettori della relativa indennità);
  • Lavoratori inseriti in lista di mobilità ai sensi della L. 223/91 e percettori della relativa indennità;
  • Lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione.

Le persone che possono utilizzare questo strumento d’integrazione al reddito devono essere residenti nell’area territoriale del Centro per l’Impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste nei progetti.

Importante!
I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali, sono impegnati per l'orario settimanale non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.


Come si attiva un progetto per Lavori Socialmente Utili?
Normativa nazionale
Le Amministrazioni Pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività Socialmente Utili, mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, residenti nel Comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego. A tal fine, le Amministrazioni Pubbliche devono inoltrare una richiesta ai competenti Centri per l'Impiego, specificando la durata delle prestazioni di attività di Lavori Socialmente Utili. Le assegnazioni sono effettuate dai Centri per l'impiego, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.

Normativa regionale
Dal 28/10/2010, è possibile attivare progetti di Lavoratori Socialmente Utili, pertanto tutte le Amministrazioni pubbliche possono accedere ai contributi secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale, approvato con DPReg 230/Pres del 20/10/2010, concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili (ai sensi dell’art. 24, L.R. 11/2009).
La Giunta Provinciale, con delibera n. 234 del 24/08/2009, ha approvato dei progetti di Lavori Socialmente Utili ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11 del 04/06/2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici).

Link utili alla documentazione necessaria per la domanda di contributo > Regione FVG

 

Per ulteriori informazioni contattare i Centri per l’impiego della Provincia di Udine 


 

 LSU – ATTIVATI DA ALTRE PA *

PromotoreScadenza adesioni
COMUNE DI VILLA SANTINA16 febbraio. 2012
COMUNE DI CAMPOFORMIDO24 febbraio. 2012

 LSU – ATTIVATI DA ISTITUTI SCOLASTICI *

* che hanno richiesto la pubblicazione sul sito della Provincia.

A cura della Redazione Web - Nota informativa | C.F. 00400130308