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Lavoratori extracomunitari STAGIONALI

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro di lavoratori extracomunitari viene disciplinato da criteri che ne regolamentano il numero stabilito annualmente da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto della effettiva richiesta di lavoro proveniente dalle regioni ed dai bacini provinciali di utenza. Sono così assegnate quote riservate ad alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali l’Italia abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione dei lavoratori. Tali quote riguardano i lavoratori con contratto di lavoro stagionale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.11.2007 G.U. 3 (cd. Decreto Flussi 2008) è stato previsto l’ingresso in Italia di una quota a livello nazionale di 80.000 cittadini stranieri non comunitari per «motivi di lavoro subordinato stagionale». Circ. 2/2008 Min. Sol. Soc.

Il Ministero della Solidarietà Sociale a seguito della ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome ha stabilito per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 750 unità (circolare 2/2008) che riguardano i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di :

a) Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanca e Ucraina;

b) Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto

c) lavoratori non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato alla Provincia di Udine n. 414 quote (Decreto n. 18/LAVFOR/2008).



Tra le novità introdotte quest’anno si segnala che le domande di nulla osta per lavoro stagionale per cittadini extracomunitari vanno inviate esclusivamente con modalità informatiche.

A partire dal 1° febbraio 2008 si utilizzeranno le stesse modalità informatiche dei precedenti invii dedicati ai lavoratori non stagionali.

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