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Mobilità 

Se sei un’azienda che dovrà effettuare un licenziamento collettivo (L. 223/91) o individuale (L. 236/93) per riduzione, trasformazione o cessazione di attività, qui potrai trovare le informazioni e la modulistica necessarie per l’inserimento nelle liste di mobilità del personale licenziato.

Se invece sei un’azienda interessata ad assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità potrai informarti sulle agevolazioni contributive previste dalla normativa e trovare i riferimenti utili per la ricerca di personale. 


Licenziamenti collettivi ex L. 223/91

La documentazione relativa alla procedura sotto riportata deve essere inviata al seguente indirizzo:

Provincia di Udine
Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione
Unità Operativa Politiche Passive del Lavoro
Via della Prefettura, 16
33100 Udine

Recapiti per informazioni e chiarimenti:
Tel. 0432 0432 279924
Fax 0432 274827
e-mail: annalisa.biasatti@provincia.udine.it -  federica.dangela@provincia.udine.it
 


Comunicazione di avvio della procedura di mobilità


L’impresa che intende avviare la procedura di mobilità deve darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza delle stesse, alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle rispettive Associazioni di categoria.
Identica comunicazione deve essere contestualmente inviata anche all’Ufficio Politiche Passive della Provincia ove risulti ubicata l’unità produttiva interessata dalla procedura (rif. art. 4, c. 4 L. 223/91).
Qualora l’eccedenza di personale riguardi unità produttive ubicate in diverse Province della Regione FVG, ovvero in più Regioni,  l’impresa stessa provvederà ad inviare la suddetta comunicazione rispettivamente al competente servizio regionale (Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità - Servizio Lavoro e Pari Opportunità) ovvero al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (rif. art. 4, c. 15 L. 223/91).
La comunicazione deve contenere l’indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare la mobilità; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma medesimo (rif. art. 4, c. 3 L. 223/91).

 


Allegati alla comunicazione di avvio


Alla comunicazione vanno allegati:

  1. copia della ricevuta del versamento INPS (somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori eccedenti), nei casi previsti dalla Legge (rif. art. 5, c. 4 L. 223/91);
  2.  scheda dati strutturali dell’azienda compilata in tutte le sue parti. 


Accordo/mancato accordo


Entro 7 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui sopra, si procede ad un esame congiunto tra le parti che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa. La stessa dovrà informare per iscritto l’ufficio dell’Unità Politiche Passive sul risultato della consultazione e sui motivi dell’eventuale esito negativo (rif. art. 4 c. 5 e c. 6 L. 223/91). In caso di mancato accordo, le parti, con la mediazione del Dirigente dell’Area Funzionale Lavoro e Welfare della Provincia di Udine, devono effettuare un ulteriore esame della materia per verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Tale esame deve esaurirsi entro 30 giorni dalla richiesta (qualora il numero dei dipendenti da collocare in mobilità sia inferiore a 10, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà) (rif. art. 4, c. 7 e 8 L. 223/91).

 


Adempimenti successivi all’accordo


Raggiunto l’accordo o esperita la procedura amministrativa di cui sopra, l’impresa trasmette copia del verbale (di accordo o di mancato accordo) al competente Ufficio Politiche Passive e ha la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori. Contestualmente, l’elenco dei nominativi dei lavoratori collocati in mobilità secondo il modello ( scheda lavoratori) e la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Politiche Passive e alle ass. di categoria art. 4, comma 9 L. 223/91.Qualora l’impresa preveda per gli esuberi una mobilità scaglionata nel tempo - comunque entro i termini di legge o quelli previsti dall’accordo - la stessa dovrà inviare all’ufficio una comunicazione dopo ogni licenziamento, utilizzando sempre la  scheda lavoratori.

 

 Dati strutturali dell'impresa

 Scheda lavoratori



 

Licenziamenti individuali ex L. 236/93

A seguito dell’entrata in vigore a partire dal 11/01/2008 dei nuovi modelli ministeriali per le comunicazioni obbligatorie, i quali prevedono tra i motivi di cessazione per licenziamento, due uniche opzioni ovvero “licenziamento individuale” o “licenziamento collettivo”, si è resa necessaria l’introduzione di un modello aggiuntivo ai fini dell’istruttoria delle domande di inserimento in lista di mobilità ai sensi della L. 236/93.

La Provincia di Udine, con Determinazione dirigenziale n. 1287/2008, ha pertanto deciso di adottare - in via provvisoria ed in attesa di opportuni provvedimenti in materia da parte dei competenti Uffici della Regione - il modello allegato denominato "MOB 236 - AZ" per la comunicazione ai Centri per l'Impiego dei motivi del licenziamento, che è possibile scaricare.

Le aziende che effettuano licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo connesso a cessazione, riduzione o trasformazione di attività o lavoro”, devono quindi compilare il suddetto modello e consegnarlo al lavoratore unitamente alla lettera di licenziamento.

A sua volta, il lavoratore intenzionato a chiedere l'iscrizione alla lista di mobilità di cui all'art. 4 della L. 236/93 dovrà presentare al Centro per l'Impiego competente per territorio, unitamente alla lettera di licenziamento, il modello "MOB 236 - AZ" consegnatogli dall'azienda.

 MOB 236 - AZ Dichiarazione del datore di lavoro



Agevolazioni contributive e assunzioni

La mobilità è uno strumento che serve a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro.

L’azienda che assume, con rapporto di lavoro subordinato, un lavoratore in mobilità può ottenere sgravi contributivi nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di:

  • massimo 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi);
  • massimo 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre, nel caso di assunzione o trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori iscritti ai sensi della L. 223/91 che usufruiscono dell’indennità di mobilità, al datore di lavoro spetta anche un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e non ancora goduta, nei limiti previsti dalla legge.

Per l’ottenimento degli sgravi da parte dell’azienda è sufficiente che il lavoratore risulti iscritto nella lista di mobilità al momento dell’assunzione.

Si precisa che le aziende interessate ad assumere lavoratori iscritti in lista di mobilità possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego presenti sul territorio per ottenere le informazioni sulla ricerca di personale e gli elenchi relativi.


Attestazioni di inserimento in lista di mobilità

Le attestazioni di inserimento in lista di mobilità non vengono rilasciate alle aziende ma gli inserimenti in lista di mobilità, a seguito di accordi presi con la sede INPS di Udine, vengono comunicati direttamente all’Istituto e verificati su richiesta dello stesso.

Le aziende presenteranno comunque la rimanente documentazione richiesta dall’INPS ai fini delle agevolazioni contributive relative alla mobilità.



Normativa

L’istituto della mobilità è regolato dalla Legge N. 223 del 23 luglio 1991 e dal Decreto Legge N. 148 del 20.05.1993 (convertito in Legge N. 236 del 19 luglio 1993).
Si segnala che, data la complessità della materia e le continue evoluzioni normative, i testi riportati potrebbero aver subito variazioni successivamente alla loro pubblicazione in questo sito.

 Legge 223_1991

 Legge 236_1993

 

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