Si informa che, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.L. 138/2011 per i tirocini “non curriculari”, attivati a partire dal 13 agosto 2011 sono previste:
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una durata massima di 6 mesi per ciascun tirocinio (proroghe comprese);
- l’attivazione a favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Le disposizioni non riguardano i tirocini promossi a favore dei seguenti soggetti: soggetti inoccupati, disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità), soggetti svantaggiati, soggetti disabili, invalidi fisici e quelli psichici e sensoriali - per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall’art. 11, comma 2, della Legge n. 68/1999 -, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i soggetti in trattamento psichiatrico e i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Per tutti i tirocini formativi e di orientamento si continua ad applicare il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 103/2010 tranne che per le disposizioni incompatibili con la nuova normativa nazionale.
N.B.: i tirocini attivati prima del 13 agosto 2011 continueranno fino a scadenza senza essere influenzati dalle nuove disposizioni. Per eventuali proroghe trova, invece, applicazione la nuova disciplina.
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