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NOVITA’ RILEVANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI.

In data 04 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore di merci su strada.

Le modifiche sostanziali alla precedente normativa sono:

  1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi che esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, devono essere iscritte all’Albo autotrasportatori e dimostrare solo il possesso del requisito dell’onorabilità.
  2. Tutte le altre imprese, comprese quelle iscritte prima del 1978, già esentate dalla dimostrazione dei requisiti, devono essere iscritte all’Albo autotrasportatori e dimostrare di possedere i requisiti di idoneità finanziaria, professionale, onorabilità nonché il requisito di stabilimento.

In base alla tipologia di iscrizione dell’impresa all’Albo autotrasportatori, sono previste diverse scadenze per regolarizzare la propria posizione; le note informative e la relativa documentazione possono essere scaricate ai seguenti link:

Per maggiori informazioni consultare la  circolare di chiarimento

A cura della Redazione Web - Nota informativa | C.F. 00400130308