Collaudi
Il Codice della strada prevede che i veicoli siano sottoposti a “visita e prova” (cosiddetto collaudo) per:
- l’accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione per l'immatricolazione (art. 75 C.d.S.) (
vedi procedura),
- l’approvazione delle modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli con l’aggiornamento della Carta di circolazione (art. 78 C.d.S.).
Di seguito sono riportate le schede per i vari tipi di “collaudi” di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del C.d.S.: